Giovedì, 13 Giugno 2024
FINE DIVIETO ABBRUCIAMENTO
Si informano le imprese agricole e gli interessati che da martedì 16 aprile 2024 fino al 14 settembre 2024, sull'intero territorio della Regione Piemonte è ammesso l'abbruciamento di materiale vegetale come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria indicate in D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.
Nello specifico la citata norma all'art. 1 comma 1.4 dispone:
"estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità."
ABBRUCIAMENTI - NOTE ESPLICATIVE
Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo;
1.Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2022 al 15 aprile 2022, dal 15 settembre 2023 al 15 aprile 2024, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
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è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
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è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno pari a circa 3 mq/ettaro/giorno) dal 16° aprile al 14 settembre, se consentito dal "SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE" e non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla REGIONE PIEMONTE.
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TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA
Art. 20: Prevenzione incendi ed infortuni
- Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà èammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi dimateriale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
- I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
- Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale dacomportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
- L’uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
- I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono averele bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, attiad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
- Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idoneisistemi per evitare cadute o danni a terzi;
- La violazione alle disposizioni del comma 4 comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 (p.m.r. € 50,00) . La violazione alle altredisposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 350,00 (p.m.r. €50,00) . E’ sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell’attività.
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili e le dichiarazioni di massima pericolosita' per gli incendi boschivi.
Collegamenti:
SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE
LINEE GUIDA REGIONE PIEMONTE INCENDI BOSCHIVI
AMBIENTE QUALITA' DELL'ARIA - INFORMAZIONI REGIONE PIEMONTE 01/03/2021
REGIONE PIEMONTE - misure per ridurre le emissioni da abbruciamenti e riscaldamento